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L’investimento di un pedone al di fuori delle strisce da parte di un veicolo, solleva la questione del risarcimento del danno.
Secondo il Codice della Strada, sia il pedone che il conducente hanno degli obblighi da rispettare.
Il pedone ha l’obbligo di attraversare sulle strisce se queste sono presenti entro una distanza di 100 metri dal punto in cui intende attraversare, mentre il conducente deve sempre dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce.
Tuttavia, è comune che il pedone attraversi fuori dalle strisce, sia per scelta deliberata che per negligenza o imprudenza. In questi casi, se viene investito da un’automobile, si pone la questione del suo diritto al risarcimento dei danni previsto dall’art. 2054 del Codice civile.
Spesso i giudici individuano un comportamento imprudente o negligente da parte del pedone, riconoscendo un concorso di colpa nella realizzazione del sinistro. Questo concorso di colpa viene solitamente valutato al 30%, riducendo di conseguenza il risarcimento.
Ci sono situazioni in cui il pedone può ottenere il pieno risarcimento del danno. Ad esempio, se il conducente viaggiava ad una velocità superiore ai limiti di legge, era sotto l’effetto di alcol o droghe, o se le condizioni della strada erano particolarmente avverse.
In questi casi, il comportamento imprudente o negligente del conducente prevale sulla condotta del pedone, escludendo quindi il concorso di colpa e garantendo al pedone il diritto al pieno risarcimento.