Quantificazione e liquidazione del danno biologico
20 Dicembre 2023Sinistri stradali mortali, danni risarcibili alla vittima
1 Febbraio 2024Cosa si intende per “danno morale” e cosa per “danno esistenziale”? Approfondiamo due controverse categorie di danno.
Il danno morale
Il danno morale cagiona una sofferenza psichica ossia “un ingiusto turbamento dello stato d’animo del danneggiato o anche nel patema d’animo o stato di angoscia generato dall’illecito”. Esso si configura come danno che comporta una “sofferenza psichica” in quanto lesione all’integrità morale della vittima, protetta dall’art. 2 della Costituzione e dall’art. 1 della Carta di Nizza. Si tratta del prezzo della sofferenza interiore, conseguente alla lesione, che la vittima si porterà addosso per tutta la sua vita.
Tale voce di danno non patrimoniale viene liquidata in via equitativa (art. 1226 del Codice civile) come percentuale aggiuntiva del danno biologico (secondo la più recente Tabella del Tribunale di Milano, elaborata nel 2021, che distingue tra “punto danno biologico” e “incremento per sofferenza”, la cui somma dà luogo complessivamente al “punto danno non patrimoniale”), applicando il cosiddetto “punto pesante” (Corte di Cassazione n. 26264/2023).
Da qualche tempo i tribunali, al fine di un migliore ed effettivo risarcimento del danno non patrimoniale, hanno elaborato anche il criterio della personalizzazione. La personalizzazione tende a consentire al giudice di modulare la liquidazione del danno morale prendendo in considerazione le specifiche e concrete circostanze del danno conseguenti al sinistro (specificatamente provate dalla vittima). Si aumenta, così, l’entità delle somme risarcite rispetto a quelle ordinariamente calcolabili con le Tabelle.
La personalizzazione consente di “ritagliare” e “aumentare” il risarcimento del danno morale alla luce della specifica posizione sociale della vittima.
Il danno esistenziale
Il danno esistenziale è la categoria più controversa. Esso consiste nel danno all’esistenza, cioè un danno che incide negativamente sulla qualità della vita della vittima determinandone un peggioramento. Il danno esistenziale è quindi un “danno alle attività realizzatrici della persona” e comporta la rinuncia alle relazioni sociali, all’intrattenimento, a tutte quelle attività che danno pienezza alla vita.
Questa voce di danno, tuttavia, con alcune della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, sentenze 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 269724, 26975) è stato fortemente ridimensionata, poiché fonte di possibile duplicazione di altre voci di danno. La Cassazione ha così ricondotto il danno esistenziale all’unitaria figura del “danno non patrimoniale” disciplinato dall’art. 2059 c.c. e risarcibile solo quando comprometta valori, beni o interessi protetti dalla Costituzione o dalla CEDU.