RC natanti

Il Codice delle Assicurazioni prevede che alle unità da diporto, ai natanti ed ai motori amovibili si applichino, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. La disciplina giuridica dei sinistri conseguenti alla circolazione dei natanti è sostanzialmente equiparata a quella della circolazione stradale, prevedendo tuttavia alcune specifiche importanti da tenere in considerazione nei casi di assicurazione obbligatoria come per i natanti a motore. Interpretare correttamente le polizze assicurative in materia di RC natanti, presuppone una conoscenza approfondita della distinzione fra danni “ a cose” e a “persona”, delle clausole di rivalsa nei casi di comandante non abilitato ovvero imbarcazione non a norma ( spesso escluse e non operanti nella responsabilità civile auto), oltre che in materia di equiparazione di sussistenza di garanzia anche per i sinistri avvenuti all’interno dell’area portuale, corretta interpretazione del principio di “ormeggio” e correlazioni con il distinto codice della nautica.)

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