Il ruolo del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
6 Maggio 2024La responsabilità degli insegnanti e della scuola nei danni autoinflitti dagli alunni
12 Settembre 2024Il nuovo orientamento della Corte di Cassazione per danni patrimoniali e riparazione del veicolo a carico del danneggiante
Quando si verifica un sinistro stradale, oltre ai danni non patrimoniali alla persona, è necessario risarcire anche i danni patrimoniali, specialmente quelli ai beni giuridici come i veicoli coinvolti. Secondo l’art. 2056 del codice civile italiano, questi danni devono essere risarciti dal responsabile del sinistro seguendo i criteri stabiliti dagli artt. 1223, 1226 e 1227, richiamati dall’art. 2056.
Il risarcimento “per equivalente” implica che il responsabile debba rimborsare gli esborsi e le perdite di guadagno subite dal danneggiato. Ad esempio, se un veicolo viene tamponato, il proprietario ha diritto al rimborso delle spese di riparazione. Inoltre, se il veicolo è essenziale per l’attività professionale del danneggiato, come nel caso di un agente di commercio, il risarcimento dovrebbe coprire anche le spese per un veicolo sostitutivo.
Tuttavia, oltre al risarcimento “per equivalente”, l’art. 2058 del codice civile offre un’opzione alternativa: il danneggiato può richiedere che il veicolo venga riparato direttamente a spese del responsabile, a meno che ciò risulti eccessivamente oneroso per quest’ultimo, caso in cui il risarcimento avverrà solo “per equivalente”.
In passato, i giudici avevano stabilito che il risarcimento in forma specifica (cioè la riparazione del veicolo) doveva essere escluso quando risultasse eccessivamente oneroso per il responsabile, evitando così un ingiusto vantaggio per il danneggiato. Tuttavia, una recente decisione della Corte di Cassazione ha cambiato questa interpretazione.
La Corte ha dichiarato che, nel valutare l’eccessiva onerosità, bisogna considerare anche l’interesse del danneggiato a vedere il veicolo riparato. Questo può essere dovuto a preferenze personali o alla difficoltà di trovare un veicolo simile sul mercato dell’usato. Pertanto, il criterio non deve basarsi solo sui costi di riparazione, ma anche su un possibile vantaggio ingiustificato per il danneggiato.
Questa nuova interpretazione consente il risarcimento in forma specifica anche se le riparazioni sono antieconomiche rispetto al valore del veicolo, a condizione che non comportino un ingiustificato aumento di valore. Di conseguenza, la decisione di riparare o rottamare il veicolo spetta al proprietario, nonostante il costo superiore delle riparazioni.
Questa evoluzione influenzerà le compagnie di assicurazioni, che tradizionalmente hanno preferito la rottamazione per evitare costi eccessivi. Tuttavia, per imporre la scelta della riparazione anche quando antieconomica, occorrono professionisti capaci di negoziare il risarcimento.