Danni patrimoniali e riparazione del veicolo a carico del danneggiante
6 Giugno 2024Quando i danni autoinflitti dagli a alunni chiamano in causa la sorveglianza e la protezione del minore nelle scuole
Il tema della responsabilità degli insegnanti e della scuola per i danni autoinflitti dagli alunni durante l’orario scolastico è sempre più rilevante. In questi casi, si parla di autolesioni degli alunni, spesso causate da incidenti come cadute o comportamenti imprudenti. La normativa italiana stabilisce che, con l’iscrizione scolastica, si instaura un contratto implicito tra genitori e scuola, in cui quest’ultima si impegna a proteggere e sorvegliare l’alunno.
Secondo la legge n. 112 dell’11 luglio 1980, il personale scolastico può essere ritenuto responsabile patrimonialmente solo in caso di dolo o colpa grave nell’esercizio della sorveglianza. Se un alunno si ferisce, i genitori possono richiedere il risarcimento dei danni al Ministero dell’Istruzione, che potrà rivalersi sull’insegnante o sulla scuola se si dimostra negligenza grave.
La responsabilità della scuola e degli insegnanti si basa sull’inadempimento dell’obbligo di sorveglianza, secondo quanto previsto dall’art. 1218 del codice civile. Tuttavia, l’istituto scolastico e i docenti possono essere esentati da responsabilità se dimostrano che il danno è stato causato da un evento imprevedibile o inevitabile (caso fortuito o forza maggiore).
I danni risarcibili possono essere sia patrimoniali (come spese mediche, mancati guadagni dei genitori) sia non patrimoniali, come il danno biologico, morale o esistenziale. I genitori, per ottenere il risarcimento, devono provare che il danno è avvenuto durante l’orario scolastico, mentre la scuola deve dimostrare, se vuole evitare il risarcimento, che l’evento dannoso non è imputabile alla sua condotta negligente.
La responsabilità della scuola e degli insegnanti per i danni autoinflitti dagli alunni si fonda su un obbligo di protezione e sorveglianza, che può essere disatteso solo in caso di eventi eccezionali e imprevedibili.